L’Agenzia delle Entrate conferma a Telefisco le indicazioni fornite, per il solo anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni della cosiddetta flat tax incrementale.
Tra i beneficiari vi saranno anche gli imprenditori agricoli che producono redditi d’impresa applicando i regimi forfettari di determinazione del reddito riservati alle attività agricole e a quelle connesse.
Qualora ricorrano i requisiti di incremento reddituale, potranno beneficiare del regime di tassazione piatta anche gli imprenditori agricoli che svolgono attività di produzione di energia elettrica, biogas, agriturismo, oleoturismo ed enoturismo.
La Legge 197/2022 (art.1, commi da 55 a 57) ha introdotto, solo per l’anno 2023, uno speciale meccanismo per determinare il reddito delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, con esclusione dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89) della Legge 190/2014.
Per tali soggetti, qualora il reddito prodotto nell’anno 2023, derivante dall’attività d’impresa, arte o professione, sia superiore al maggiore tra i redditi prodotti e dichiarati negli anni dal 2000 al 2020, il maggior reddito (ridotto del 5%), entro il limite di 40.000 euro, potrà essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%. Qualora l’incremento di reddito che si determinerà nel 2023 fosse superiore a 40.000 euro, sulla quota eccedente torneranno ad applicarsi l’IRPEF e le relative addizionali secondo le regole ordinarie (scaglioni, detrazioni ecc.).
Con la Circolare 18/E del 28 giugno 2023, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che il beneficio fiscale introdotto dalla Legge 197/2022 troverà applicazione anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Pertanto, qualora nel corso del 2023 tali soggetti producano redditi d’impresa superiori a quelli prodotti negli anni dal 2020 al 2022, con riferimento all’anno in cui è stato prodotto il maggior reddito, la flat tax sul reddito incrementale potrà applicarsi:
Si tratta di redditi che i produttori devono indicare nel quadro RD del Modello Redditi, salvo che non optino per la tassazione nei modi ordinari. In tal caso, il reddito sarebbe determinato nei quadri RG o RF.
Dovranno invece essere esclusi dal computo e, pertanto, dal regime della flat tax incrementale, i redditi derivanti da operazioni occasionali di prestazioni di servizi, attività commerciali occasionali che gli imprenditori agricoli possono svolgere ma che rientrano nella categoria dei redditi diversi.