CONTRATTI A TERMINE CONTRATTI A TERMINE

primi chiarimenti dal Ministero del Lavoro

La Legge n. 85/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, è intervenuta sulla disciplina dei contratti a termine, introducendo, tra l’altro, la possibilità di prorogare e rinnovare liberamente il contratto a tempo determinato, ossia senza che ricorra l’obbligo di indicazione della causale, nei primi dodici mesi di durata del rapporto di lavoro. Con Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso i primi chiarimenti sulla novellata disciplina.
 

Evoluzione normativa

Come sopra anticipato, la legge di conversione del Decreto Lavoro è intervenuta sugli stringenti limiti all’utilizzo dei contratti a termine, a suo tempo introdotti dal c.d. Decreto Dignità.

In particolare, è stata prevista la possibilità di prorogare e rinnovare liberamente il contratto a tempo determinato, ossia senza che ricorra l’obbligo di indicazione della causale nei primi dodici mesi di durata del rapporto di lavoro. In caso di rinnovo, dunque, l’obbligo di indicazione della causale ricorre esclusivamente qualora dalla sommatoria di più rapporti di lavoro si superino i dodici mesi di durata del contratto a termine.

Nel corso dei primi dodici mesi di durata, pertanto, i contratti a tempo determinato sono sempre acausali, indipendentemente dalla circostanza che la soglia limite dei dodici mesi sia raggiunta con un unico rapporto di lavoro o con più rapporti di lavoro (rinnovi). In precedenza, invece, l’apposizione della causale era obbligatoria già all’atto dell’instaurazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi e, comunque, in caso di rinnovo.

Permangono, tuttavia, il limite massimo di durata dei rapporti a termine intercorsi tra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi (salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi del comma 3 dell’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015), il numero massimo di quattro proroghe consentite nell’arco temporale dei ventiquattro mesi ed il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).

La Legge n. 85/2023 ha poi previsto che ai fini del computo del termine dei dodici mesi si tenga conto solo dei contratti stipulati dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro). Dallo scorso 5 maggio, pertanto, possono essere stipulati nuovi contratti a termine, o può esserne disposta la proroga, senza considerare, al fine del computo del limite di dodici mesi e del conseguente obbligo di apposizione della causale, la durata dei rapporti a termine sottoscritti prima di tale data.

Tale previsione opera in relazione al solo limite dei dodici mesi, e non per quello relativo alla durata complessiva dei ventiquattro mesi, per il quale continua a ricorrere l’obbligo di computare anche i periodi lavorati in forza di contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023.

Il Decreto Lavoro è poi intervenuto, modificandole, sulle causali introdotte dal D.L. n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, che legittimano l’instaurazione dei contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi (durata compresa tra i dodici ed i ventiquattro mesi).

A seguito delle novità introdotte, l’apposizione di un termine superiore ai dodici mesi è ora ammessa qualora ricorrano le seguenti circostanze:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;
  • in assenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e, comunque, entro il 30 aprile 2024;
  • in sostituzione di altri lavoratori, fermo restando l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione (che resta comunque vietata per i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero).

 

I primi chiarimenti ministeriali

Relativamente al termine del 30 aprile 2024, nella Circolare n. 9/2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l’introduzione dello stesso risponde all’esigenza di consentire alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi.

Il termine del 30 aprile 2024, inoltre, è da intendersi riferito alla stipula del contratto di lavoro e non alla sua durata, che può quindi protrarsi anche oltre tale data.

In ogni caso, la possibilità di individuare ulteriori condizioni che legittimino il ricorso ai contratti a termine, è demandata ai soli contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

Con riguardo al computo del termine dei dodici mesi entro i quali non ricorre l’obbligo di apposizione delle causali, per il quale, a seguito delle novità recate dal Decreto Lavoro, è possibile tener conto dei soli contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023, il Ministero del Lavoro ha confermato che non rilevano gli eventuali rapporti di lavoro già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla Legge o dalla contrattazione collettiva.

Ad esempio, se successivamente al 5 maggio 2023 è venuto a scadere un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, in forza delle novità recate dal Decreto Lavoro, può essere rinnovato o prorogato senza l’apposizione di causali per ulteriori dodici mesi. Diversamente, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio e il 4 luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), le parti hanno già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse potranno ricorrere al contratto a termine per un ulteriore periodo, non superiore a sei mesi, senza l’obbligo di indicazione delle causali.

Il Ministero del Lavoro ha altresì precisato che l’espressione “contratti stipulati dal 5 maggio 2023” è da intendersi riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

Da ultimo, in relazione alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il Ministero ha precisato che ai fini del rispetto del limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, di cui all’art. 31, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2015, non assumono rilievo i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.

Allo stesso modo, sono esclusi dall’applicazione dei limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, nonché i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.