PER CHI VUOLE APRIRE UNA FUNGAIA
Normative di riferimento
Sapete perchè in Italia molti chiedono di aprire una fungaia e poi non lo fanno ?
Semplice. Per la burocrazia, leggete qui sotto e capirete
QUADRO NORMATIVO
Coltivazione di Funghi in Serra o Capannone
Guida alle normative applicabili per l’avvio e la gestione dell’attività
1. LICENZE E PERMESSI PER L’APERTURA
1.1 Qualificazione giuridica dell’attività
- Legge 17 febbraio 1971, n. 127
- della coltivazione dei funghi. Stabilisce che l’attività è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (T.U. Agricoltura)
- l’imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., includendo esplicitamente la funghicoltura tra le attività agricole per natura. Disciplina all’art. 4 la vendita diretta dei prodotti agricoli.
1.2 Costituzione dell’impresa agricola
- Codice Civile, art. 2135 (come modificato dal D.Lgs. 228/2001)
- di imprenditore agricolo. Base per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
- in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. Definisce i requisiti per la qualifica IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).
Adempimenti: iscrizione Registro Imprese (CCIAA), apertura P.IVA con codice ATECO agricolo, iscrizione INPS gestione coltivatori diretti/IAP, iscrizione INAIL se con dipendenti.
1.3 Autorizzazioni urbanistiche ed edilizie
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — Testo Unico Edilizia
- i titoli abilitativi edilizi (Permesso di Costruire o SCIA) per la costruzione di strutture fisse o semipermanenti (capannoni, serre fungaie). Verificare la destinazione d’uso agricola del terreno nel PRG/PGT comunale.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
- paesaggistica obbligatoria se il terreno ricade in aree vincolate (es. zone agricole di pregio, vicinanza a corsi d’acqua, ecc.).
Per le serre mobili/tunnel in PVC, verificare con il Comune se rientrano in edilizia libera o richiedono SCIA. La normativa regionale veneta (L.R. Veneto n. 14/2017) può introdurre specificazioni locali.
1.4 Notifica sanitaria
- Reg. CE 852/2004 — Pacchetto Igiene (art. 6)
- di notifica all’Autorità Competente (ASL/ULSS) dell’avvio dell’attività di produzione alimentare primaria prima dell’inizio dell’attività.
- D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, art. 3 e 4
- l’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento dei funghi è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
2. NORMATIVE DI PRODUZIONE
2.1 Norme di settore specifiche per la funghicoltura
- Legge 23 agosto 1993, n. 352
- quadro nazionale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Definisce le specie commercializzabili e i requisiti di produzione.
- D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376
- attuativo della L. 352/1993. Disciplina la commercializzazione per specie, l’etichettatura, i requisiti igienici. Classifica i funghi freschi coltivati come prodotti ortofrutticoli.
- Decreto Ministeriale 27 settembre 2007
- per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati (micelio). Obbliga i produttori a utilizzare micelio di qualità certificata.
- fitosanitarie per l’importazione di funghi freschi coltivati. Applicabile se si acquista substrato o micelio dall’estero.
2.2 Igiene e sicurezza alimentare nella produzione
- Reg. CE 178/2002 — Principi generali della legislazione alimentare
- i principi generali di sicurezza alimentare, la rintracciabilità, le responsabilità degli operatori del settore alimentare (OSA). Base di tutto il sistema UE.
- Reg. CE 852/2004 — Igiene dei prodotti alimentari
- i requisiti generali di igiene per tutti gli operatori del settore alimentare, inclusa la produzione primaria agricola. Obbligo di procedure HACCP.
- Legge 30 aprile 1962, n. 283
- igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande. Vieta la detenzione per la vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione o nocivi.
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327
- di esecuzione della L. 283/1962 in materia di igiene degli alimenti.
2.3 Micologo e controllo delle specie
- D.M. 29 novembre 1996, n. 686
- e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo. Il controllo micologico è a carico degli Ispettorati Micologici delle ASL, che vigilano sulla corretta identificazione delle specie.
Per le specie coltivate (champignon, pleurotus, pioppino, ecc.) il controllo micologico ASL non è obbligatorio come per i funghi spontanei. Tuttavia è buona prassi avere un referente micologo aziendale.
3. NORMATIVE COMMERCIALI E DI REDDITO
3.1 Commercializzazione dei funghi coltivati
- D.P.R. 376/1995, art. 3 — Prodotti ortofrutticoli
- vendita dei funghi freschi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. Non richiede specifica autorizzazione ulteriore per chi è già titolare di licenza ortofrutticola.
- Reg. CE 543/2011 (aggiornato da Reg. UE 2011/543)
- di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi. Si applica ai funghi coltivati in quanto classificati come ortofrutticoli.
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4 — Vendita diretta
- agli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese di vendere al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, su tutto il territorio nazionale.
3.2 Etichettatura
- Reg. UE 1169/2011 — Informazioni sugli alimenti ai consumatori
- gli obblighi di etichettatura per tutti i prodotti alimentari: denominazione, elenco ingredienti, paese d’origine, peso netto, data di scadenza, informazioni allergeni.
- dei funghi freschi sfusi o preconfezionati che non possono essere consumati crudi deve riportare l’indicazione dell’obbligo di cottura.
- qualificative obbligatorie per i funghi secchi (denominazione commerciale, specie, qualità).
3.3 Trattamento fiscale
- Legge 5 aprile 1985, n. 126
- giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi. I fungicoltori devono autodichiarare le superfici investite nella dichiarazione dei redditi; si applica la tariffa catastale più alta della provincia.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — art. 32 e art. 56-bis
- funghicoltura genera reddito agrario fino al limite del reddito catastale. L’eventuale eccedenza di produzione può essere tassata su base forfetaria ai sensi dell’art. 56-bis.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662
- modificato la qualificazione fiscale della funghicoltura, escludendola dalle attività agricole “per natura”, pur mantenendola nel regime del reddito agrario.
Consultare un commercialista specializzato in imprese agricole per la scelta della forma societaria e per la gestione dell’IVA agricola (L. 633/1972, art. 34 — regime speciale agricoltura).
4. NORMATIVA SUL LAVORO
4.1 Contratto collettivo e rapporti di lavoro
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Jobs Act (Testo Unico Contratti)
- le tipologie contrattuali applicabili: lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato, lavoro stagionale, somministrazione.
- CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti
- Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per i lavoratori dipendenti delle aziende fungicole (categoria operai agricoli). Integrato dai contratti provinciali (CPL Verona/Vicenza).
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61
- del lavoro a tempo parziale (part-time) in agricoltura, applicabile a lavoratori stagionali.
4.2 Previdenza e assicurazione obbligatoria
- D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche — INPS Agricoltura
- di iscrizione dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coltivatori diretti/IAP alla gestione previdenziale INPS agricola.
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — INAIL
- obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti i lavoratori agricoli dipendenti e autonomi.
- Legge 11 gennaio 1979, n. 12
- di tenuta del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti amministrativi connessi all’assunzione di personale.
5. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
5.1 Normativa generale
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
- principale. Si applica a tutte le aziende agricole, incluse le fungaie. Prevede: DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), nomina RSPP, formazione lavoratori, sorveglianza sanitaria, DPI. L’art. 21 estende obblighi anche ai lavoratori autonomi/coltivatori diretti.
- procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (art. 29, c. 5, D.Lgs. 81/08). Obbliga anche le aziende agricole con meno di 10 lavoratori alla redazione del DVR formale.
- in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo (meno di 50 giornate/anno).
5.2 Rischi specifici in fungaia
- D.Lgs. 81/2008, Titolo X — Agenti biologici
- coltivazione di funghi espone i lavoratori a potenziali agenti biologici (spore, muffe). Obbligo di valutazione del rischio biologico e adozione di misure protettive (mascherine FFP2, ventilazione adeguata).
- D.Lgs. 81/2008, Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi
- nella gestione dei sacchi di substrato (peso elevato). Richiede formazione specifica e valutazione rischio MMC (metodo NIOSH o OCRA).
- D.Lgs. 81/2008, Titolo III — Macchine e attrezzature
- per le attrezzature meccaniche usate in fungaia (nebulizzatori, impianti di climatizzazione, carrelli). Certificazione CE obbligatoria.
5.3 Igiene alimentare — HACCP
- Reg. CE 852/2004 — Allegato I (produzione primaria) e Allegato II
- di adottare procedure basate sui principi HACCP per tutte le fasi di produzione, raccolta, confezionamento. Il piano HACCP deve essere documentato e aggiornato.
- Legge 30 aprile 1962, n. 283 e D.P.R. 327/1980
- igieniche di base per la produzione e la vendita di alimenti, ancora in vigore come integrazione alle norme UE.
Formazione obbligatoria HACCP per tutto il personale addetto alla produzione e alla vendita. Frequenza corsi da verificare con ULSS competente per territorio (Verona/Vicenza).
6. CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
6.1 Obbligatorie per legge
- Notifica OSA all’ULSS (Reg. CE 852/2004, art. 6)
- come operatore del settore alimentare prima dell’avvio dell’attività. Non è una certificazione ma un adempimento obbligatorio.
- per legge. Non rilasciato da enti terzi ma redatto internamente e verificabile in sede di ispezione ASL.
- Certificazione micelio (D.M. 27 settembre 2007)
- micelio acquistato deve essere certificato da fornitori accreditati. Conservare la documentazione di acquisto.
6.2 Volontarie — raccomandate per l’accesso alla GDO
- GlobalG.A.P. (Good Agricultural Practices)
- internazionale per la produzione agricola primaria. Richiesto dalla grande distribuzione europea per garantire sicurezza, rintracciabilità e pratiche agricole sostenibili. Specifico per la produzione in campo e in serra.
- IFS Food (International Food Standard)
- richiesto dalla GDO tedesca e francese per i fornitori della catena alimentare. Si applica alle fasi successive alla produzione primaria (confezionamento, trasformazione).
- BRCGS Food Safety (ex BRC)
- internazionale richiesto dalla GDO britannica e da molti retailer europei. Analogo all’IFS, con enfasi su sicurezza alimentare, qualità e legalità.
- ISO 22000 — Food Safety Management Systems
- internazionale volontario per la gestione della sicurezza alimentare. Riconosciuto dalla GFSI. Può essere un prerequisito per GlobalGAP/IFS/BRC.
- SQNPI — Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata
- nazionale che valorizza le produzioni vegetali italiane ottenute con tecniche di produzione integrata. Riconosciuto dalla GDO italiana come garanzia di qualità sostenibile.
- Certificazione Biologica (Reg. UE 2018/848)
- l’uso del logo UE BIO. Richiede conversione del processo produttivo, uso di substrati biologici certificati, controllo annuale da parte di organismo di certificazione accreditato.
- ISO 22005 — Rintracciabilità di filiera
- il sistema di rintracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera. Spesso abbinata a GlobalGAP o BRCGS.
Per la commercializzazione in GDO italiana, GlobalGAP e SQNPI sono le certificazioni più richieste. Per l’export in Europa, IFS e BRCGS diventano indispensabili.
7. NORME AMBIENTALI
7.1 Gestione del substrato esausto (composto di fungaia)
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — Testo Unico Ambientale (TUA), Parte IV
- quadro sulla gestione dei rifiuti. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3). Il substrato esausto di fungaia può rientrare in questa categoria.
- D.Lgs. 152/2006, art. 185 — Esclusioni (sottoprodotti agricoli)
- substrato esausto non è rifiuto se: è destinato a essere utilizzato in campo come ammendante agricolo (concime organico), è impiegato in modo certo e senza trattamenti oltre quelli normali, non supera le quantità consentite.
- D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 — Fertilizzanti
- l’uso dei fertilizzanti organici. Il composto di fungaia esausto, opportunamente compostato, può essere utilizzato come ammendante. Ne regola la classificazione e le quantità applicabili.
- Reg. CE 1774/2002 e Reg. UE 142/2011 — Sottoprodotti di origine animale
- se il substrato contiene letame equino (comune per champignon). Disciplina il trasporto e l’utilizzo di materiali organici di origine animale.
Il composto esausto di Agaricus (champignon) e Pleurotus può essere riutilizzato come ammendante in colture in serra, in campo o ceduto ad altre aziende agricole. Se ceduto a terzi per smaltimento, diventa rifiuto speciale e richiede formulario di trasporto e registro di carico/scarico.
7.2 Scarichi idrici
- D.Lgs. 152/2006, Parte III — Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche
- gli scarichi idrici. Le acque reflue provenienti da coltivazioni agricole (incluse le acque di processo della fungaia) sono soggette a specifiche limitazioni.
- D.Lgs. 152/2006, art. 101, comma 7 — Acque reflue agricole
- acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno godono di un regime semplificato, a condizione che siano scaricate nel rispetto dei limiti tabellari per i reflui agricoli.
- D.Lgs. 152/2006, art. 124 — Autorizzazione agli scarichi
- di autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo. Lo scarico in fognatura pubblica richiede convenzione con il gestore del servizio idrico.
Le acque di nebulizzazione e umidificazione della fungaia, se scaricate, devono rispettare i limiti tabellari dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006. Verificare con ARPAV Veneto i limiti locali applicabili.
7.3 Emissioni in atmosfera e rifiuti speciali
- D.Lgs. 152/2006, Parte V — Emissioni in atmosfera
- fungaia con impianti di riscaldamento a biomasse o gas deve rispettare i limiti di emissione per impianti di combustione. Le attività con emissioni scarse possono rientrare nelle deroghe per attività in deroga (art. 272).
- D.Lgs. 152/2006, art. 188 — Responsabilità del produttore di rifiuti
- produttore di rifiuti speciali (substrato esausto classificato come rifiuto) è responsabile del corretto smaltimento fino alla destinazione finale.
- D.Lgs. 152/2006, art. 212 — Albo Gestori Ambientali
- imprese agricole che trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/litri al giorno devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Contattare ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) per la classificazione puntuale del substrato esausto e per le modalità di recupero/smaltimento consentite in Veneto.
NOTE E AVVERTENZE
Il presente quadro normativo ha carattere orientativo e non sostituisce la consulenza legale, fiscale o ambientale professionale. Le normative regionali venete (Regione Veneto) e i regolamenti locali dei Comuni possono introdurre disposizioni aggiuntive rispetto al quadro nazionale qui riportato. Si raccomanda di verificare con:
- ULSS 9 Scaligera (Verona) o ULSS 8 Berica (Vicenza) per autorizzazioni sanitarie e HACCP
- ARPAV per le autorizzazioni ambientali (scarichi, rifiuti, emissioni)
- Comune di riferimento per le autorizzazioni edilizie e urbanistiche
- Associazione Italiana Fungicoltori (AIF / fun.go.it) per supporto tecnico di settore
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